Trasparenza
CONTRIBUTI PUBBLICI
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
SEZIONE TRASPARENZA
Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, prevede degli adempimenti per le cooperative sociali accreditate per l’erogazione di servizi socio-sanitari.
La Rete Società Cooperativa Sociale Onlus riconosce l’importanza del concetto di trasparenza e sostiene una visione democratica dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nello spirito dell’articolo 1 del D. LGS. 33/2013 che recita:
«La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»
Con questa sezione del sito La Rete rende accessibile alla libera consultazione dei cittadini le informazioni che riguardano l’organizzazione e le attività del servizio di pubblica utilità relativo alla Struttura Sanitaria Accreditata «IL SOGNO Comunità protetta a media assistenza» per l’erogazione di prestazioni di psichiatria in regime di SSN e ne garantisce l’accesso agli atti, come deliberato dal CdA della Cooperativa La Rete nella seduta del 23/01/2019. (Delibera di accreditamento e Delibera di autorizzazione al subentro)
Le informazioni pubblicate sono in continuo aggiornamento, qualora si rilevasse l’omissione di informazioni obbligatorie o si richiedesse l’accesso a particolari tipi di dati e informazioni, sarà possibile inoltrare una segnalazione attraverso l’Istituto dell’Accesso Civico.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il D.Lgs 33/13 prevede da parte degli enti anche privati che erogano prestazioni socio sanitarie la pubblicazione di alcuni documenti, al fine di prevenire fenomeni corruttivi e garantire al cittadino il diritto di conoscere i dati relativi all’erogazione di servizi di pubblica utilità.
Esso prevede che le cooperative assolvano ai seguenti obblighi:
- ai sensi dell’art. 5 sono tenute a consentire l’accesso civico semplice e generalizzato
- ai sensi dell’art. 29 alla pubblicazione del bilancio consuntivo
- ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 41 alla pubblicazione dei documenti concernenti i servizi erogati (Carta del servizio e criteri di gestione delle liste di attesa) e i dati contabilizzati
ACCESSO CIVICO
Accesso Civico Semplice
L’esercizio del diritto di accesso civico semplice riguarda le possibili segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria dal D.Lgs. 33/2013.
Accesso Civico Generalizzato
L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Clicca qui per conoscere le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato.